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ACCISE SU PRODOTTI ENERGETICI E FORNITURA STRUMENTI DI MISURA

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Il Testo Unico Accise, D. Lgsvo 504/’95, è la normativa di riferimento ai sensi della quale sono soggetti a specifica imposizione fiscale – accisa – il gas metano, l’elettricità, gli oli minerali quali il gasolio ed il G.P.L. ed altri così detti “prodotti energetici”.
Essi sono gravati da accisa con una aliquota che varia in funzione dell’impiego di quel prodotto.
ESEMPIO:  l’accisa ordinaria grava sul gasolio per € 0,6174 al litro *, ma tale aliquota si riduce al 30% – € 0,185 al litro – se il gasolio è impiegato per la “produzione di forza motrice con motori fissi”.
L’elenco degli impieghi agevolati dei prodotti energetici è contenuto nel corpo del Testo Unico Accise e nella Tabella A allegata al Testo Unico Accise.

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